IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore di Kevi Athanas dell'art. 458 del c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione; Sentito il parere del p.m.; Rilevato che l'imputato aveva presentato, nei termini e con le modalita' prescritte, richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 458 del c.p.p.: che il p.m. non ha espresso il proprio consenso, non fornendo alcuna motivazione; che, conseguentemente, il g.i.p. ha trasmesso gli atti al tribunale ex art. 457 del c.p.p.; Ritenuto che la questione prospettata appare rilevante attenendo alla commisurazione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna; Ritenuto che la questione appare altresi' non manifestamente infondata, tenuto conto: che la Corte costituzionale, con sentenza del 4-12 aprile 1990 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m., quando non consente alle richieste di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando al giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; che il giudizio immediato presenta elementi di analogia con il giudizio direttissimo sotto il profilo dell'evidenza della prova e che i profili di illegittimita' costituzionale gia' dichiarati dalla Corte appaiono sussistenti anche in relazione all'art. 458 del c.p.p.; che, in particolare, si ravvisa violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la mancata previsione di un obbligo di motivazione del dissenso espresso dal p.m., comportando l'impossibilita' per il giudicante di valutare il dissenso, determina una violazione del diritto di difesa non potendo il giudice effettuare la riduzione di un terzo della pena qualora, all'esito del giudizio immediato, ravvisi l'esistenza dei presupposti del giudizio abbreviato; che si ravvisa altresi' violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto alle situazioni regolate dagli artt. 444 e 448 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta) nonche' degli artt. 452 del c.p.p. e 247 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, questi ultimi a seguito della parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale; che tale eccezione poteva essere sollevata dal difensore solo nella attuale fase di atti preliminari in quanto, a fronte del dissenso del p.m., il g.i.p., nella previsione dell'art. 458 del c.p.p., puo' solo trasmettere gli atti al giudice competente per il giudizio ne' appare ipotizzabile, alla luce dei principi ispiratori del nuovo codice di procedura penale, la possibilita' che il g.i.p., qualora possa sindacare il dissenso del p.m., possa altresi' imporre al p.m. la scelta del rito, procedendo di ufficio al giudizio abbreviato; che, quindi, solo al tribunale appare demandabile la valutazione del dissenso del p.m. e la eventuale applicazione, all'esito del giudizio immediato, della riduzione di pena prevista dall'art. 442 del c.p.p.; Ritenuto che deve essere disposta la sospensione del giudizio nei confronti di Kevi Athanas, previa separazione del giudizio a suo carico;